La norma UNI 9795:2013 è una delle poche norme di rilevanza elettrica non pubblicata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ma dall’ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che dovrebbe svolgere attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario a parte il campo elettrotecnico ed elettronico.
La UNI 9795 tratta dei sistemi automatici fissi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio ed è strettamente collegata con il D.P.R. 151/11: “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” e con le norme tecniche di prevenzione rilasciate dai Vigili del Fuoco (VVF).
In sostanza, nella maggior parte dei casi l’applicazione corretta della norma UNI 9795 è uno dei passaggi obbligati per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le attività soggette a controllo dei VVF.
LA RAMIFICAZIONE NORMATIVA
Il sopracitato D.P.R. costituisce un aggiornamento del D.M. 16/02/82 ed elenca, all’interno dell’Allegato I, le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi. Le attività elencate – in totale n.80 – sono le più disparate e vanno, a titolo di esempio, dalle fabbriche di produzione di idrocarburi, agli ospedali e scuole, finanche alle gallerie stradali.
Le regole tecniche di carattere edile ed impiantistico da seguire, sia per strutture esistenti che per edifici di nuova costruzione, al fine di ottenere il CPI – da intendersi come un “lasciapassare a scadenza” rilasciato dai VVF affinché l’attività possa essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza ai fini dell’incendio e della relativa tutela delle persone – si sostanziano in Decreti Ministeriali specifici per tipologia di attività. Tra gli ultimi pubblicati:
• D.M. 09/08/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
• D.M. 08/06/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
• D.M. 21/10/2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”;
• D.M. 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” e via discorrendo.
Indipendentemente dalla specificità dell’argomento trattato, ciascuna regola tecnica contiene una sezione di impiantistica elettrica e di protezione attiva contro l’incendio. Nella quasi totalità dei casi si richiedono illuminazione di sicurezza con sorgente ad interruzione breve (<0,5s) e fino a 90 min di autonomia ed impianti di rivelazione automatica di incendio e di allarme manuale con sorgente ad interruzione media (<15s) e fino a 30 min di autonomia. Quest’ultima prescrizione è ottemperata con un sistema di rivelazione conforme alla UNI 9795; si traccia così una dipendenza diretta tra tale norma ed il D.P.R. 151/11.
LA STRUTTURA DELLA UNI 9795
Con la premessa che il testo normativo in oggetto è tanto conciso quanto complesso, la UNI 9795 prescrive “i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione allarme incendio. Si applica ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio collegati o meno ad impianti di estinzione o altro sistema di protezione (attivo o passivo) destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente della destinazione d’uso”.
La norma contiene tutte le prescrizioni installative la cui analisi dettagliata esula dallo scopo di questo articolo. È invece opportuno porre l’attenzione sui molti punti critici che rendono difficile la progettazione e l’esercizio di un sistema di rivelazione automatica fumi ai sensi della UNI 9795, quali:
1. Estensione del campo di applicazione della norma
All’interno di un’area sorvegliata dai rivelatori, devono essere sorvegliati in modo diretto e specifico – ovvero con rivelatori dedicati – anche le seguenti aree (Art. 5.1.2):
• locali tecnici e vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione;
• cortili interni coperti;
• cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici;
• condotti di condizionamento dell’aria e condotti di aerazione e di ventilazione;
• spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.
I rivelatori installati in spazi nascosti, inoltre, devono necessariamente avere un rimando luminoso di allarme in posizione visibile (es. un rivelatore posto al di sopra del controsoffitto deve avere un rimando luminoso al di sotto del controsoffitto). La norma consente di escludere alcune tipologie di locali dalla rivelazione (Art. 5.1.3) purchè non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili, cavi elettrici (se non quelli puramente funzionali all’utilizzo del locale) e se e solo se abbiano determinate caratteristiche dimensionali e di resistenza al fuoco difficilmente riscontrabili nella pratica ordinaria.
2. Numerosità dei pulsanti di allarme
La norma prescrive (Art. 6) che vi siano pulsanti di allarme manuale incendio in corrispondenza di ogni uscita di sicurezza e lungo le vie di fuga. Inoltre, a seconda dell’entità del rischio, devono essere posti i pulsanti di allarme in posizione tale che la massima distanza da percorrere per raggiungerli non sia superiore a 30 m – nel caso di rischio basso o medio – e a 15 m nel caso di rischio elevato. Non solo: la UNI 9795 impone che vi siano almeno due pulsanti per ogni zona, definito il concetto di “zona” in base all’Art.5.2.1 – 5.2.4 della norma stessa. In conclusione, l’applicazione “ortodossa” dell’Art.6 della UNI 9795 porta, nella maggior parte dei casi, ad una proliferazione di pulsanti di allarme al limite del ragionevole. Ci si può trovare di fronte, ad esempio, alla necessità di mettere delle colonnine in mezzo ad un locale solo per fissare dei pulsanti di allarme al fine di rispettare le distanze imposte, con evidenti problemi di gestione e di urti accidentali; questo capita, ad esempio, nei capannoni adibiti a deposito con elevato rischio di incendio (es. depositi di carta).
3. Programmazione delle logiche di allarme
Un sistema di rivelazione fumi il più delle volte non può limitarsi a rilevare un allarme – in modo automatico o manuale – e far partire un segnale ottico-acustico, bensì deve effettuare logiche più complesse. A fronte di un allarme, infatti, la norma impone la chiusura dei magneti fermaporta tagliafuoco, se presenti, la chiusura delle serrande motorizzate poste sulle aperture di ventilazione e lo stop di emergenza delle relative unità di trattamento aria (UTA), onde evitare che venga alimentato un incendio già in essere (tunnel del Monte Bianco “docet”). Non solo, se la centrale di rivelazione non è posta in luogo costantemente presidiato, i segnali di allarme devono essere inviati a distanza tramite connessione con combinatore telefonico o modem GSM (Art. 5.5.3.2). A volte il sistema di rivelazione fumi può essere chiamato ad attuare un sistema di spegnimento automatico (es. sprinkler), se presente. È facile comprendere come tutte queste logiche possano costituire un problema di gestione in caso di falso allarme dovuto ad avaria di un rivelatore o ad un intervento accidentale di un pulsante di allarme.
ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE ED ALLE CONNESSIONI
Il sistema di rivelazione deve essere dotato di una doppia alimentazione, costituita rispettivamente dall’alimentazione “primaria”, ovvero la rete di distribuzione pubblica, e dall’alimentazione “di riserva”, che può essere derivata da una batteria di accumulatori elettrici o da una rete elettrica indipendente dall’alimentazione primaria.
L’alimentazione di riserva deve sostituirsi a quella primaria nel caso in cui questa venga meno (es. black-out o sgancio di emergenza) in un tempo non superiore a 15 sec (Art. 5.6.2). Inoltre l’alimentazione primaria deve essere effettuata tramite una linea riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, manovra e protezione, immediatamente a valle dell’interruttore generale (Art. 5.6.3), in sostanza derivata nel quadro generale e non in uno dei qualsiasi sottoquadri di impianto. Anche le connessioni rappresentano un elemento a cui rivolgere massima attenzione: dato che il sistema deve rimanere in servizio per un tempo minimo di 30 min in caso di emergenza, tutte le connessioni devono essere eseguite con cavi resistenti al fuoco ed a bassa emissione di fumo e senza alogeni (LOSH), non propaganti l’incendio.
Al fine di garantire la massima affidabilità dei sistemi, la UNI 9795 impone la connessione in “loop”, ovvero in anello chiuso, in modo tale che, in caso di interruzione dell’anello in un punto, tutti i dispositivi asserviti al sistema di rivelazione ed allarme siano raggiungibili in almeno un senso di comunicazione. Non solo: il ramo di andata ed il ramo di ritorno del loop non possono transitare nel medesimo cavidotto, a meno che non siano meccanicamente protetti, in modo da minimizzare l’eventualità che un medesimo evento interrompa il loop in due punti (Art. 7.1.2) ed isoli dei dispositivi. La prescrizione della connessione in loop può essere derogata – ovvero può essere realizzato un collegamento “in antenna” solo per sistemi di rivelazione molto poco estesi.
VERIFICHE E MANUTENZIONEUn sistema di rivelazione automatica di allarme deve essere verificato e mantenuto nel tempo (Art. 8). Il test dei rivelatori non è banale in quanto deve essere eseguito con focolari di prova secondo le tipologie prescritte dalla norma UNI 11224. Inoltre vi è la complicazione di testare i rivelatori nascosti, non sempre facilmente accessibili (es. rivelatori nei cavedi o nei vani corsa degli ascensori).
PER APPROFONDIMENTI
La norma UNI 9795 è disponibile a pagamento sul sito dell’UNI, all’indirizzo https://store.uni.com/magento-1.4.0.1/.
A onor del vero, esistono in rete alcune pubblicazioni ben fatte che ripercorrono i punti fondamentali della norma, a volte elaborate proprio dai tecnici dei VVF per convegni. Bisogna solo prestare attenzione al fatto che venga trattata la norma UNI 9795:2013 e non la precedente versione UNI 9795:2010.
Il D.P.R. 151/11 e le regole tecniche di prevenzione incendi sono disponibili gratuitamente e raggiungibili dal sito ufficiale del Corpo Nazionale dei VVF nella sezione norme http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx