L’Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica è stata istituita a favore dei Comuni e delle Provincie dall’art. 6 del DL. n. 511/1988, per finanziare gli enti territoriali e successivamente abrogata dal 1° gennaio 2012, in quanto contraria alle normative europee.
In conseguenza di tale disapplicazione, emergeva dunque la possibilità, per i consumatori, di richiedere il rimborso di quanto pagato per le predette addizionali, per gli anni precedenti al 2012 e quindi fino al 2011 agli enti fornitori di energia, unici soggetti passivi del tributo. Tali enti, che ovviamente risultavano soccombenti nella maggior parte delle cause civilistiche di rimborso, si rivolgevano poi a loro volta sul piano amministrativo/tributario all’ente pubblico impositore, per ottenere a loro volta il rimborso di quanto restituito ai consumatori. Creando di fatto una diffusa confusione su chi fossero di fatto gli enti responsabili del rimborso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21883/2024, ha finalmente e definitivamente stabilito che compete all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non alle Province, procedere ai rimborsi di tali tributi e resistere in giudizio nei procedimenti attivati.
(Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 agosto 2024, n. 21883)