Al temine dei lavori e comunque prima della messa in servizio dell’impianto, in base all’art.7 del D.M. n. 37/08, l’installatore deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato.
Se l’impianto è nuovo o completamente rifatto, la dichiarazione di conformità va presentata al Comune: unitamente alla richiesta di agibilità se l’edificio ne è sprovvisto, oppure allo sportello unico per l’edilizia se l’edificio ha già l’agibilità.
Se l’impianto elettrico è a servizio di un luogo di lavoro allora il suo impianto di terra ricade nel campo di applicazione del DPR n. 462/2001 che introduce alcuni obblighi.
Omologazione dell’impianto di terra
In base al DPR n. 462/2001 la dichiarazione di conformità fornisce l’omologazione dell’impianto di terra, per cui il datore di lavoro potrà mettere in esercizio l’impianto e iniziare l’attività lavorativa solo dopo il ricevimento della stessa.
Verifiche periodiche dell’impianto di terra
Fermo restando che la dichiarazione di conformità fornisce l’omologazione dell’impianto di terra (e quindi vale come prima verifica), il datore di lavoro dovrà far sottoporre l’impianto di terra a verifica periodica, all’ASL/ARPA oppure ad un organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive con cadenza quinquennale eccetto nei casi di impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, che necessitano di verifiche a cadenza biennale.