La giurisprudenza di legittimità, e quella di merito, ha affermato l’erroneità della tesi secondo cui è il somministrante di energia elettrica a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore tranne quando non ha la disponibilità effettiva del contatore stesso.
Questa “regola” è da ritenersi errata in quanto non valuta la circostanza in cui il somministrante si avvale sempre del titolare del contatore per rilevare i consumi e la fatturazione e che pertanto dovrebbe averne le informazioni.
Difatti: «Chi vende l’energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha l’onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati».
Di conseguenza, è il somministrante a dover provare che il contatore funzionava e tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, potendolo a richiederla a colui da cui compra l’energia da somministrare a terzi, tanto più che il cliente finale non ha alcun rapporto con il fornitore primario o con il distributore né con costui ha un rapporto qualificato che possa comportare l’obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne.
(Tribunale di Prato, Sent. n. 161/2024 del 26-02-2024).