Appalti: il riconoscimento dei vizi non impedisce il decorso dei termini di prescrizione ex art 1667 C.C.

Nel caso in esame, un committente citava in giudizio l’impresa che aveva effettuato i lavori di rifacimento della facciata in quanto non ritenuti eseguiti a regola d’arte. L’impresa, seppur informalmente aveva riconosciuto il vizio, in giudizio eccepiva l’intervenuta decadenza e prescrizione.

Il tribunale rigettava le domande accogliendo l’eccezione dell’appaltatrice, di contro la Corte d’appello, ritenendo che il riconoscimento del vizio da parte dell’impresa facesse sorgere una nuova obbligazione soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, riformava la sentenza.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione, ha mutato la pronuncia di secondo grado, ritenendo sostanzialmente che il mero riconoscimento senza che un impegno ad eliminare i vizi, non impedisce il decorso dei termini brevi.

Ha affermato infatti: «[…] il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, è una nuova distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto».

(Cassazione Civile sentenza n. 33053 del 2024)

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