Il Centro di Coordinamento RAEE ha elaborato un’interpretazione applicativa della legge 166/2024 con l’obiettivo di fornire ai soggetti coinvolti chiarimenti sulle nuove disposizioni previste e favorirli nell’adozione di comportamenti corretti per evitare il rischio che si possano commettere violazioni che determinerebbero delle sanzioni.
Riportiamo integralmente l’ultima interpretazione applicativa elaborata dal Centro di Coordinamento RAEE che ha l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle nuove disposizioni di legge relative agli adempimenti legati alla raccolta dei rifiuti elettronici agli operatori della distribuzione che commercializzano AEE, ai centri di assistenza tecnica e agli installatori di AEE.
Per operatori della distribuzione – come spiega il Centro di Coordinamento RAEE – sono da intendersi sia i soggetti con un punto di vendita fisico sia i soggetti che effettuano vendite online. Per questi operatori i suggerimenti applicativi del Centro di Coordinamento RAEE hanno lo scopo favorire l’adozione di comportamenti corretti per evitare il rischio che si possano commettere violazioni che determinerebbero delle sanzioni.
Le semplificazioni burocratiche sono previste dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131) che all’art. 14-bis reca disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097.
Di seguito, la Nota di chiarimento del Centro di Coordinamento RAEE :
Le novità introdotte relative alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche nella Legge 14 novembre 2024 n. 166, che ha attuato la conversione in legge del Decreto Legge 16 settembre 2024 n. 131, sono di sicuro impatto per i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche per quanto attiene alla semplificazione burocratica.
Doverosa premessa è che le disposizioni della legge si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività. Queste previsioni devono essere osservate scrupolosamente per non incorrere in violazioni che potrebbero aver risvolti estremamente impegnativi per il soggetto che dovesse compiere delle inosservanze.
Ecco in estrema sintesi quale comportamento sono tenuti ad attuare i distributori, siano essi soggetti con un punto di vendita fisico o che attuino un commercio elettronico con vendita a distanza, nel rispetto delle obbligazioni previste nel ritiro dei RAEE dei consumatori che si avvalgono del diritto di restituire i propri apparecchi dismessi.
Il primo e fondamentale obbligo previsto dal legislatore a carico dei distributori è quello di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”. L’obbligo di informazione del consumatore non è una novità ed era già presente in passato e ha una specifica funzione di fornire allo stesso consumatore informazioni sui diritti di restituzione ma anche sull’importanza e la finalità ambientale che ha un conferimento con raccolta differenziata dei RAEE.
La maggiore novità che riguarda le attività collegate alle semplificazioni è l’abolizione per i distributori e i terzi da questi incaricati della gestione dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 3bis che però, e si badi a ciò un’attenzione specifica, è nei fatti sostituita, per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta, dall’iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene tale deposito preliminare. In sostanza, se tale previsione non viene rispettata il distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. Con le conseguenze di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.
Questa previsione, come le altre della legge, si ribadisce che si applica anche a centri di assistenza tecnica e installatori che incorrerebbero, senza iscrizione dei luoghi al Centro di coordinamento RAEE, nella medesima infrazione potenzialmente molto grave.
Non sarà più necessario compilare una modulistica specifica per la consegna al punto vendita di un RAEE all’atto di un acquisto di un’AEE equivalente, ne sarà necessario per il negoziante tenere una documentazione per il trasferimento dei RAEE ritirati in regime di uno contro zero dal front office al backoffice.
Le caratteristiche fisiche dei depositi preliminari alla raccolta sono mantenute e pertanto “il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi”.
Inoltre, “l’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito”.
Le condizioni di allontanamento dei RAEE dai depositi preliminari alla raccolta sono rimaste analoghe alle previsioni previgenti: “il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni”.
Anche la comunicazione annuale dei dati è stata semplificata rispetto al passato e il legislatore l’ha esplicitata nel seguente modo: “nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento”. In concreto significa che per i luoghi di effettuazione del deposito preliminare alla raccolta direttamente iscritti al Centro di coordinamento RAEE come Luogo di Raggruppamento della Distribuzione non sarà più obbligatorio comunicare i dati per quei quantitativi direttamente gestiti dai sistemi collettivi dei produttori di AEE, mentre per tutti gli altri depositi preliminari alla raccolta sarà necessario comunicare i dati.
Il Centro di coordinamento RAEE metterà a disposizione dei soggetti obbligati una funzionalità specifica del proprio portale dei servizi, a cui, come abbiamo visto in precedenza, tutti i distributori e i soggetti da questi incaricati del servizio devono essere iscritti. Il percorso di semplificazione per i distributori e dai soggetti da questi incaricati si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE che è stata definita in un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.