«Mi è stato richiesto di lavorare all’impianto in uno studio di tatuaggi ma, mi chiedevo… è obbligatorio avere il progetto realizzato da parte di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.
Tra le altre fattispecie, gli ambienti speciali oggetto della sezione 7 della Norma CEI 64-8 richiedono ai sensi del DM 37/08 il progetto a firma di tecnico abilitato. Tra questi sono compresi esplicitamente i centri estetici, ma gli studi in cui operano i tatuatori non possono essere assimilati a locali destinati ad attività estetiche, come definito dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina le attività di estetista.
Pertanto, per quanto riguarda la progettazione degli impianti elettrici, è necessario che il progetto venga redatto da un professionista abilitato e iscritto a un albo professionale solo se:
- la potenza elettrica impegnata supera i 6 kW;
- la superficie complessiva dello studio supera i 200 m2.
In assenza di queste condizioni, non è obbligatorio il coinvolgimento di un professionista per la progettazione in uno studio di tatuaggi, purché siano comunque rispettate tutte le normative di sicurezza e gli standard previsti per gli ambienti lavorativi, con particolare attenzione alle prescrizioni igienico-sanitarie e di tutela della salute.
Va inoltre ricordato che, al di là degli impianti elettrici, essendo gli studi dei tatuatori spazi dedicati ad attività che prevedono il contatto diretto con la pelle e l’utilizzo di aghi, essi devono rispettare ulteriori normative specifiche, sia in termini di sicurezza igienica sia di adeguatezza per garantire un ambiente sicuro e conforme alle leggi vigenti.