
Per anni la manutenzione è stata un’attività poco regolamentata. La normativa sulla prevenzione incendi ha anticipato alcuni criteri per i controlli e la manutenzione, imponendo per le attività più a rischio il registr

o dove annotare verifiche e attività manutentive. Nel corso degli anni l’obbligo, che inizialmente era solo per i locali di pubblico spettacolo, si è allargato anche ad altre attività quali scuole, alberghi centri sportivi, commerciali, ecc. solo per citarne alcuni.
Il CEI Comitato Elettrotecnico Italiano ha iniziato a definire alcuni criteri sulla guida CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici” ed a prevedere, prima con la norma CEI 64-4 poi con la parte 710 della norma CEI 64-8, il registro anche per i locali ad uso medico.
Più recentemente la legge italiana con il Decreto Legislativo n. 81/08, modificato successivamente con il Decreto Legislativo n. 106/09, impone all’art. 80 – Obblighi del datore di lavoro -, comma 3-bis:
“Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”
e all’art. 86 – Verifiche comma 1:
“Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”
Oltre all’aspetto di sicurezza c’è anche da considerare che la carenza di manutenzione comporta anche dei fermi impianto non programmati con conseguenze quasi sempre costose.
