La Corte di Giustizia Europea, si è espressa sulla domanda pregiudiziale proposta da un Giudice della Romania, statuendo che le normative Europee in materia di privacy devono essere interpretate nel senso che le stesse non ostano a disposizioni nazionali, che autorizzino la creazione di un sistema di videosorveglianza, a patto che il trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza soddisfi le condizioni ai sensi della direttiva europea 95/46.
Come prima condizione, il responsabile del trattamento di dati personali o il terzo a cui i dati vengono comunicati deve perseguire un legittimo interesse che giustifichi tale trattamento. Tale interesse deve essere esistente e attuale alla data del trattamento.
Come seconda condizione, le deroghe devono aver luogo nei limiti dello stretto necessario e indispensabile. Tale requisito deve essere valutato unitamente al principio della “minimizzazione dei dati”, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati e pertinenti rispetto alle finalità per le quali vengono prelevati e poi trattati.